Segnalazioni di condotte illecite - Whistleblowing

Segnalazioni di condotte illecite - Whistleblowing
Contenuto

Segnalazioni di illeciti da whistleblower - ex art. 54bis D. Lgs. 165/2001 e smi

A seguito dell’approvazione in via definitiva del disegno di legge n. 3365-B recante “Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato” da parte della Camera dei deputati nella seduta del 15 Novembre 2017, già licenziato dal Senato nella seduta del 18 Ottobre u.s., in corso di pubblicazione sulla G.U.,  e nelle more della emanazione di apposite Linee guida Anac ,disciplinanti procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite, a seguito delle quali sarà installato apposito canale telematico presso questo Ente,

Si avvisa che 

Il Personale dipendente del Comune, il Personale dipendente di enti pubblici economici ed enti di diritto privato sottoposti a controllo di questo Ente ex art. 2359 del codice civile, nonché il Personale dipendente e Collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di questa Amministrazione pubblica, possono segnalare condotte illecite, attraverso accesso diretto al canale telematico istituito dall’Anac, predisponendo il Modello qui allegato e accedendo al sito istituzionale ANAC www.anticorruzione.it Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti-corruzione/ Segnalazioni di illecito-whistleblower.

A seguito della sopracitata nuova legge del Wistleblowing, le segnalazioni di concotte illecite possono essere inoltrate al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, oppure all’Anac, all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell’ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso un’altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un’amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione. In tale ipotesi, l’amministrazione che riceve la segnalazione la inoltra comunque all’amministrazione cui i fatti si riferiscono, secondo criteri e modalità da quest’ultima stabilite, o all’A.N.AC.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l’amministrazione o l’ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose. In ogni caso, considerato lo spirito della norma - che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all’interno delle pubbliche amministrazioni per l’emersione dei fenomeni corruttivi - ad avviso dell’Anac non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato. In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all’amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione trasparenza
Dott.ssa Giovanna Moscato
Segretario Generale

Ultimo Aggiornamento

01
Dic/23

Ultimo Aggiornamento